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il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 2913/2022, ha affermato il principio secondo il quale l’estensione dell’esercizio di una farmacia in locali non contigui a quelli già in uso costituisce “un mero ampliamento delle attività di una farmacia già esistente, ancorché da espletarsi in locali disgiunti e all’interno dei quali, tuttavia, proprio per non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi in zona, è possibile offrire unicamente servizi diversi dalla vendita dei farmaci”.

Con tale decisione, il Collegio ha respinto le deduzioni di parte appellante che eccepivano che l’ampliamento dell’esercizio da parte della farmacia comunale attraverso l’apertura di locali fisicamente disgiunti da quelli già in uso potesse configurarsi come apertura di una nuova farmacia, duplicando l’esercizio già in essere, ovvero come apertura di una sede succursale.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha confermato la ricostruzione già operata in prima istanza dal TAR Emilia Romagna (cfr. sentenza n. 486/2018) che aveva assegnato rilievo dirimente al fatto che negli atti autorizzatori comunali fosse precisato che nei locali aggiuntivi risultassero autorizzati “esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi””.